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Famiglia e governo nel pensiero economico genovese di Giuseppe Felloni

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1. La Famiglia

a. L’unità e la struttura del patrimonio

Credo si possa tranquillamente affermare che la famiglia, considerata sotto l’aspetto affettivo, del costume e della legge, costituisce una delle istituzioni portanti della società genovese nel periodo dell’antico regime. In quanto polo aggregativo basato su vincoli di sangue, legami di parentela più o me- no estesa e rapporti di subordinazione o semplice convivenza, essa predomina in tutti i ceti sociali. Ne intravediamo la presenza, ma sarebbe difficile dire quanto estesa, tra gli inurbati di fresca data e negli strati più miseri della popolazione, quelli a cui è rivolta la carità privata o che vengono alla luce quando un’urgenza pubblica (una guerra, una carestia, un’epidemia) induce il governo a fare la conta di tutti per imporre servizi, distribuire aiuti, controllare il contagio. Molto meglio documentata è la presenza della famiglia tra coloro che godono di maggiori mezzi di sussistenza, tra i ceti di più antico radicamento cittadino e, in particolare, tra quelli di origine nobiliare che hanno usato il lignaggio comune, la reciproca parentela o l’appartenenza al medesimo clan per scalare il potere politico ed economico.

La legislazione genovese, dai frammenti più antichi ai corpi statutari più recenti, è molto sensibile all’istituto della famiglia, intesa come gruppo coniugale semplice od esteso, e lo regola con norme evidentemente recepite dal diritto canonico.

Un diritto di famiglia è già presente negli statuti c.d. di Pera, composti di leggi risalenti alla fine del XII secolo e completati agli inizi del ‘300, anche se la sua visione d’insieme è ostacolata dalla dispersione delle norme. Il primo libro contiene alcuni “capitoli” riguardanti il diritto agli alimenti (del figlio ai geni- tori e nonni indigenti, del padre a figli o figlie anche emancipati che non abbiano o possano avere redditi adeguati e decorosi, degli eredi alle figlie dotate nel periodo tra la morte del padre ed il matrimonio) e la possibilità per la vedova di agire contro gli eredi per recuperare la dote e quant’altro le spetta. La maggior parte delle disposizioni sulla famiglia è però contenuta nel libro terzo, dove sono trattati prin- cipalmente, nell’ordine, i seguenti argomenti: la tutela dei minori (emancipazione, affidamento al con- giunto che dia migliori prospettive di conveniente sistemazione ed educazione, dovere dei tutori e curatori di salvaguardare il patrimonio amministrato depositando il denaro in banca, investendolo in società commende e mercatura, vendendo beni solo mediante pubbliche aste), i diritti delle vedove (rimborso della dote ed antifatto, alimenti e vestiario se sono in causa per averlo), la dote e l’antifatto, la condizio- ne della moglie (diritto ad un trattamento maritale ad lectum et ad mensam et in ceteris necessariis se- cundum suum posse, diritti sui beni del marito assente per più di tre o sei anni, obbligo di non abbando- nare il buon marito sano di mente sotto pena di perdere dote ed antifatto), la successione legittima (che, fatti salvi i diritti della vedova e le donazioni, riserva i beni paterni ai figli maschi ed esclude dall’eredità le figlie nubili, sposate o monacate ed i figli entrati nei ranghi ecclesiastici) e quella testamentaria (basa- ta su atto notarile ed in cui l’eredità si devolve secondo quanto disposto dal testatore, che privilegia sempre la discendenza maschile pur ammettendo donazioni e legati alle figlie).

Negli statuti successivi, muta la collocazione delle norme sulla famiglia, alcune scompaiono, altre si aggiungono. Si sancisce più chiaramente la libertà di istituire fedecommessi e sostituzioni; si definisco- no meglio certi aspetti della tutela e della curatela ammettendo la madre ad esercitarla a certe condizio- ni; si riconosce alle figlie il diritto alla dote anche se il padre non l’ha stabilita o se si sono maritate senza il suo consenso; si permette ai figli conviventi emancipati di negoziare pubblicamente in assenza di un’opposizione esplicita del padre e comunque rispondendo legalmente solo di ciò che riguarda il loro negozio; le donne, anche se maggiori di anni 25, non possono obbligarsi senza il consenso del marito se sposate o del padre se nubili, ma quelle emancipate che esercitano un’attività economica possono impe- gnarsi liberamente per quanto la riguarda; ecc. Non è detto che le disposizioni di legge sulla materia siano sempre rigorosamente rispettate e si ha l’impressione che nel corso del tempo la rigidità dell’impianto vada attenuandosi. Ciò nonostante, il diritto di famiglia resta imperniato sull’attribuzione della patria potestà al padre (od in sua assenza all’avo paterno) e sulla subordinazione di moglie, figlie e figli conviventi, anche se emancipati, senza che si alteri sostanzialmente il punto di vista da cui proma- na: quello del capofamiglia che impone un modello organizzativo basato sul proprio primato e su un as- setto ordinato dei rapporti gerarchici e giuridici entro il nucleo famigliare, lui vivente e dopo la morte.

L’impianto normativo su cui si regge la famiglia genovese, qui sommariamente delineato, apre uno spiraglio sui suoi risvolti economici. Alla struttura unitaria soggetta alla potestà paterna corrisponde infatti un’analoga unità patrimoniale: i beni della famiglia, se non soggetti a fedecommessi od altri vincoli, sono di proprietà del pater familias ed a lui spetta ogni potere decisionale in materia. Naturalmente di patrimonio famigliare si può parlare soltanto quando assume una dimensione significativa, il che non si verifica per coloro che vivono alla giornata o di puro salario e neppure per gli artigiani e piccoli commercianti, che possono arrivare a qualche bene di consumo durevole, forse alla proprietà della bottega o del fondaco, ma non oltre. Una consistente disponibilità di beni si ritrova solo nella cerchia ristretta del- la borghesia medio alta e principalmente nella nobiltà ed è in queste élites che se ne possono indagare gli aspetti economici.

Il complesso dei beni amministrati dal capofamiglia costituisce quella che nel linguaggio del tempo è chiamata “azienda” e comprende tutti i beni posseduti a qualunque titolo (immobili, oggetti domestici di maggior pregio, titoli pubblici, denaro contante), le operazioni mercantili, industriali e finanziarie svolte in proprio, i redditi ottenuti, le spese domestiche, i costi di produzione ed i risultati netti delle compartecipazioni ad affari di terzi od a compagnie di negozio di cui il pater familias è socio. Si tratta di un complesso produttivo, in cui il guadagno non è lo scopo unico del titolare, ma un mezzo per assicu- rare il mantenimento e l’elevamento della famiglia che egli governa. La gestione dei beni consiste perciò in una serie di scelte per conciliare gli investimenti più convenienti con gli interessi propri della famiglia che non hanno necessariamente una base od un risvolto economico; di fatto, la strategia del capofami- glia risponde a motivazioni morali, giuridiche, sociali ed economiche, tese da un lato alla produzione di reddito e dall’altro alla sua erogazione per il bene supremo della famiglia, in un intreccio inestricabile di mezzi e di fini.

I sentimenti religiosi, ad esempio, sembrano coltivati come aspirazione al trascendente, ma anche in funzione economica. Sino al Cinquecento avanzato nel frontespizio dei registri contabili sono frequenti le invocazioni alla benevolenza divina per ottenerne lucro materiale e salvezza dell’anima, ed un concetto analogo – pudicamente senza l’accenno alla salvezza eterna – si ritrova talvolta nell’intestazione del conto economico generale: “Avarie (ossia perdite) che Dio guardi e Avanzi (cioè profitti) che Dio prosperi”. Un caso in apparenza paradossale, ma non unico nel suo genere, è quello di Giovanni Cicala Brignole che, estrapolando arditamente dal sermone 86 di Sant’Agostino (Fac locum Christo cum filiis tuis, accedat familiae tuae Dominus tuus …)1, nel 1542 associa agli affari Gesù Cristo attribuendogli una partecipazione di 150 lire, gli apre un conto regolare (Iesus Christus Deus et dominus noster particeps) e gli accredita una parte degli utili che dispenserà in beneficenza a nome del socio. Forte dell’autorità del Santo (Quod enim dabis Domino tuo, et tibi proderit et filiis tuis) egli ritiene che il Padreterno, considerata la destinazione dei guadagni che otterrà dalla partecipazione, non mancherà di incrementarli a bene- ficio dei poveri premiando nel contempo l’astuto Giovanni; ed in effetti, chiudendo il mastro quattro anni più tardi, il patrimonio netto del socio terreno risulta cresciuto da 62.500 a 78.000 lire e la quota di Gesù da 150 a 400 lire 2.

Conseguenze più o meno profonde sulla gestione aziendale possono derivare da altri fattori non economici. La loro presenza nella contabilità aziendale può manifestarsi ad esempio sotto forma di vincoli legali a cui il titolare soggiace. E’ il caso di Giacomo Filippo Carrega, che nel 1785 ha un patrimonio netto di 4 milioni di lire, ma di un suo terzo ha soltanto i frutti senza poter intervenire sul capitale che è stato vincolato dai suoi maggiori a sostegno perpetuo della famiglia; come lui si trovano decine di altri nobili che, avendo accettato l’eredità paterna, debbono rispettare gli investimenti scelti dai predecessori a presidio economico della stirpe ed accontentarsi di gestire solo il patrimonio libero. Oppure si presenta sotto forma di scelte indifferenti al loro costo ed ispirate alle più varie passioni umane. Il notaio Etto- re Vernazza impegna gran parte del proprio denaro per creare ospedali, opere benefiche ed istituzioni religiose. Giuseppe Maria Durazzo usa allegramente le ricchezze per appagare il gusto dell’arte: nel 1670 acquista a Venezia due blocchi di complessivi 23 quadri d’autore, tra cui due di Paolo Veronese, due del Tintoretto, cinque di Tiziano, ecc.3. Un altro Durazzo, Giacomo Filippo III, crea un museo di storia naturale, è accanito bibliofilo e mecenate di cultura. Altri ancora sono mossi da ragioni più comuni: pas- sioni di cuore, inclinazione per il lusso, febbre del gioco, ecc.

L’influenza dei fattori non economici sulla gestione dei beni patrimoniali, tuttavia, si manifesta pienamente in altre circostanze, quando il pensiero della fine libera l’animo dalla ricerca del guadagno e dà respiro a preoccupazioni più alte, che non spregiano i beni materiali ma li piegano ad usi più nobili. Il documento principe per esplorare questi momenti è naturalmente il testamento che, secondo lo schema uniforme applicato dai notai genovesi, inizia con la raccomandazione dell’anima alla misericordia divina e le disposizioni per il funerale, prosegue con l’indicazione dei legati pubblici e privati, si conclude con la nomina degli eredi e le condizioni cui sottopone la successione. Già dalla parte iniziale è possibile cogliere una propensione generale per un funerale solenne (e costoso) a cui si contrappone di solito una notevole parsimonia nel denaro che, su richiesta esplicita del notaio, il testatore intende lasciare delle opere pie della città. Sovente egli risponde di “non avere nulla da lasciarle”, salvo passare subito dopo al- la distribuzione dei propri beni. Altre volte la risposta è positiva, ma assai parca: nel 1675 un Clavesana vuole la partecipazione al funerale di tutti i sacerdoti della Chiesa del Carmine, a ciascuno dei quali do- vrà darsi “per elemosina” un torchio di cera da sei libbre, e di sei monaci di Santo Stefano che avranno un torchio da cinque libbre purché lo accompagnino sino alla fine di strada Lomellina (!); tuttavia alle quattro opere (ospedali di Pammatone e degli incurabili, Riscatto degli schiavi, Ufficio dei poveri) destina soltanto cinque soldi ciascuna 4.

Per scaricare la pubblicazione completa clicca il link sotto:

http://www.giuseppefelloni.it/rassegnastampa/Famiglia%20e%20governo%20nel%20pensiero.pdf

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https://scripofilia.it/it/s-1/index/luogo_di_emissione-genova

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